Premessa
Articolo 1.
1.1. L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del
diploma abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è
responsabile dell'assistenza infermieristica.
1.2. L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla
collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e
complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e prendersi
cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della
libertà e della dignità dell'individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida l'infermiere nello sviluppo della
identità professionale e nell'assunzione di un comportamento eticamente
responsabile. È uno strumento che informa il cittadino sui
comportamenti che può attendersi dall'infermiere.
1.5. L'infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di
rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale,
l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l'impegno
a viverli nel quotidiano.
Principi etici della professione
Articolo 2.
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi
etici della professione è condizione essenziale per l'assunzione
della responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale
dell'individuo e interesse della collettività e si impegna a
tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L'infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad
uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall'età, dalla
condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia.
2.4. L'infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi,
ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso
dell'individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche,
l'infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo.
In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi
etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del
diritto all'obiezione di coscienza.
2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere,
orienta la sua azione all'autonomia e al bene dell'assistito, di cui
attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di
disabilità o svantaggio.
2.7. L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative,
anche attraverso l'uso ottimale delle risorse. In carenza delle
stesse, individua la priorità sulla base di criteri condivisi dalla
comunità professionale.
Norme
generali
Articolo 3.
3.1. L'infermiere aggiorna
le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la
riflessione critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di
migliorare la sua competenza.
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e
aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l'assistenza
più efficaci. L'infermiere partecipa alla formazione professionale,
promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al
fine di migliorare l'assistenza infermieristica.
3.2. L'infermiere assume responsabilità in base al livello di
competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all'intervento o alla
consulenza di esperti. Riconosce che l'integrazione è la migliore
possibilità per far fronte ai problemi dell'assistito; riconosce
altresì l'importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
3.3. L'infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e
competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter
agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere
formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida
che possono costituire rischio per la persona.
3.4. L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti
nell'operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire
della riflessione etica.
3.5. L'agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o
interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori,
imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono
prevalere gli interessi dell'assistito.
L'infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per
conseguire vantaggi per sé od altri. L'infermiere può svolgere forme
di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è
libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa
avvenga occasionalmente.
3.6. L'infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare
soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l'assistenza
necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione
dell'autorità competente.
Rapporti
con la persona assistita
Articolo 4.
4.1.
L'infermiere promuove, attraverso l'educazione, stili di vita sani e
la diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e
mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con
la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il
livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di
esprimere le proprie scelte.
4.3. L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito,
ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui
significative, che coinvolge nel piano di cura.
4.4. L'infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto
diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di
assistenza e la relazione con la persona.
4.5. L'infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte
terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di
assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del
paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di
informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto
alla scelta di non essere informato.
4.6. L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni
relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio
di dati, si limita a ciò che è pertinente all'assistenza.
4.7. L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche
attraverso l'efficace gestione degli strumenti informativi.
4.8. L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per
obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta
alla fiducia che l'assistito ripone in lui.
4.9. L'infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori
condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell'assistito e dei
familiari.
4.10. L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione
fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non
metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta
condivisibile quando vi si configuri l'interesse della persona e
inaccettabile quando sia un'implicita risposta alle necessità
istituzionali.
4.11. L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione
l'opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione
all'età ed al suo grado di maturità.
4.12. L'infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in
condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione di sé, quando
la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
4.13. L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico
della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla e
allertare, ove necessario, l'autorità competente.
4.14. L'infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare
quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all'uso di placebo solo per
casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15. L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione
clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l'importanza del
conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.
L'infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi
diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità
della vita dell'assistito.
4.16. L'infermiere sostiene i familiari dell'assistito, in particolare
nel momento della perdita e nella elaborazione del lutto.
4.17. L'infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare
la morte dell'assistito, sia che la richiesta provenga
dall'interessato, dai familiari o da altri.
4.18. L'infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi
un'espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e
sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
Rapporti
professionali con colleghi e altri operatori
Articolo
5.
5.1. L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri
operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto
all'interno dell'équipe. Nell'ambito delle proprie conoscenze,
esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle
competenze assistenziali.
5.2. L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi,
attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla
solidarietà.
Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il
progetto di cura.
5.3. L'infermiere ha il dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il
proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell'esercizio autonomo della professione l'infermiere si attiene
alle norme di comportamento emanate dai Collegi Ipasvi; nella
definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore
Tariffario.
5.5. L'infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica
professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la
pubblicità sanitaria.
5.6. L'infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o
comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.
Rapporti
con le isituzioni
Articolo 6.
6.1. L'infermiere,
ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le
politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il
rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e
la valorizzazione del ruolo professionale.
6.2. L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un
comportamento ispirato alla cooperazione, nell'interesse dei cittadini
e dell'istituzione. Ha il dovere di opporsi alla compensazione quando
vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga
pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.
6.3. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a
carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto
possibile, a ricreare la situazione più favorevole.
6.4. L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità
professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare
l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare
riguardo agli effetti sulla persona.
6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio
le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni
che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'assistenza
professionale.
Disposizioni
finali
Articolo 7.
7.1. Le norme deontologiche
contenute nel presente Codice sono vincolanti: la loro inosservanza è
punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona
e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti
e della competenza acquisita e mantenuta.